Ordinanza comunale per la sicurezza al concerto di Gue Pecheno

In occasione del previsto concerto di Gue Pechenio il sindaco ordina:

  1. che, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nel periodo compreso dalle ore 16.00 del 21 agosto 2017 alle ore 06.00 del 22 agosto 2017 in occasione del concerto di cui all’oggetto su tutto il territorio comunale, sia vietata la vendita per asporto di bevande in lattine, bottiglie di vetro e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea.
  2.  divieto di detenzione, oltre che dei materiali di cui al punto 1), dei seguenti oggetti: bombolette spray, ombrelli, aste rigide, selfie stick, pc e tablet, fuochi d’artificio, fumogeni, armi, caschi, oggetti da punta o da taglio, borse e zaini di grandi dimensioni, bottiglie di plastica con il tappo, materiale infiammabile e qualunque oggetto atto ad offendere in base alla discrezionale valutazione degli addetti alla sicurezza.
  3. Che alle attività autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno dell’area del concerto sia limitata la somministrazione e la vendita di sostanze alcoliche, nella zona di rispetto dell’area medesima, a 33 cc di birra o di altra bevanda comunque non superiore a 5 gradi alcolici. Al tal fine, al varco d’ingresso,  verrà consegnato a ogni singolo spettatore un tagliando valido per un unico acquisto con la suddetta limitazione. Tutte le bevande dovranno essere vendute e/o somministrate in bottiglia aperta priva di tappo. Resta inteso che tutte le attività di somministrazione occasionale su area pubblica, ancorché autorizzate, non possono effettuare la somministrazione di superalcolici sopra indicati in alcun orario (ex. Art. 7 comma 4 Lg. Reg. 38/2006);
  4. Ai titolari degli esercizi commerciali di somministrazione e vendita nelle aree interessate dal concerto di ripulire e sgombrare, a cura e sotto la propria responsabilità diretta, il materiale ivi accumulato riconducibile all’attività dell’esercizio stesso.
  5.  Il divieto di cui ai precedenti punti 1) e 3) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano: all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l’occupazione di suolo pubblico, con obbligo di vigilanza a carico del titolare dell’esercizio.